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L’autorizzazione paesaggistica va richiesta per le piccole tettoie?

Scritto il 03/05/2019
Non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica per una piccola tettoia funzionale ad un supermercato. I chiarimenti nella sentenza del Tar Lazio e nel dpr 31/2017 Per la realizzazione di una piccola tettoia non serve il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. A chiarirlo i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio intervenuti in merito alla controversia esaminata nella sentenza n. 218/2019. Il caso riguarda la richiesta di realizzazione di una tettoia di modeste dimensioni (circa 10 metri quadrati) al servizio di un supermercato, utilizzata sia per il deposito dei carrelli sia per alloggiare i motori/ventola di raffreddamento di alcuni impianti. In particolare le opere consistono in: una struttura metallica coperta con lastre di plexiglas ad uso ricovero carrelli avente dimensioni in pianta di m 2,28 x 4,35 un soppalco in ferro avente dimensioni in pianta di m 5,10 x 1,08 x 1,63 una ventola di raffreddamento impianti, avente le dimensioni di m 5,10 x 0,55 x 2,22 n. 2 motori aventi le dimensioni in pianta di m 1,38 x o,75 x 1,32. Il Comune respinge la SCIA presentata in sanatoria poiché: i lavori da realizzarsi devono essere autorizzati mediante permesso di costruire e non SCIA in quanto non sono qualificabili come “volume tecnico” come previsto dalle NTA, norme tecniche di attuazione, del PRG i comproprietari dell’immobile hanno fatto pervenire il loro dissenso vi è un vincolo paesaggistico sull’area interessata dagli interventi Il Tar ha accolto il ricorso presentato dal supermercato, evidenziando che al punto 17 dell’Allegato A del dpr 31/2017 si ha che sono escluse dal preventivo parere paesaggistico: le strutture a servizio di attività commerciali, le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo. Inoltre al punto 5 nell’Allegato A si legge che sono anche escluse: le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici. In definitiva, concludono i giudici di primo grado: non occorre l’autorizzazione paesaggistica per una piccola tettoia al servizio di un supermercato con finalità di ricovero carrelli o per il ricovero di impianti. Per la loro installazione, gli interventi in esame sono riconducibili alla categoria di opere di manutenzione straordinaria (di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del dpr 380/2001): non alterano la volumetria complessiva dell’edificio e non comportano modifiche della destinazione d’uso.
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